(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali. 2. Scopo della presente legge e' la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate nell'allegato A.