(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38
                         del 21 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La regione del  Veneto,  in  attuazione  dell'articolo  4  dello
statuto,  promuove  la  tutela  ed  il ripristino della flora legnosa
indigena del territorio regionale,  al  fine  di  concorrere  ad  una
gestione razionale delle risorse naturali regionali.
  2.  Scopo  della  presente  legge e' la salvaguardia del patrimonio
genetico  delle  specie  della  flora  legnosa  indigena  del  Veneto
elencate nell'allegato A.